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Provvedimento Garante Privacy  - Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

 

“COOKIES TECNICI”

Rientrano in tale categoria gli applicativi che servono per consentire la navigazione sul sito o a fornire un servizio richiesto dall’utente e non vengono utilizzati per scopi ulteriori. Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero piùcomplesse e/o meno sicure.

Per l'installazione dei cookie tecnici non èrichiesto il consenso degli utenti, mentre ènecessario dare loro l'informativa (art. 13 del Codice privacy).

Il titolare del sito puòdare l'informativa agli utenti con le modalitàche ritiene piùidonee, ad esempio, anche tramite l'inserimento delle relative indicazioni nella privacy policy indicata nel sito stesso.

L’informativa deve comunque indicare:

  1. le finalitàe le modalitàdel trattamento;
  2. i soggetti coinvolti in tale attivitàdi trattamento;
  3. gli estremi identificativi del titolare o del responsabile;
  4. i diritti previsti art. 7 d.lgs 196/03 e le modalitàdel loro esercizio;
  5. l’eventuale indicazione dei link aggiornati alle informative per i cookie di terze parti;
  6. la possibilitàper l'utente di manifestare le proprie opzioni sui cookie anche attraverso le impostazioni del browser utilizzato.

 

“COOKIES DI PROFILAZIONE”

Attraverso tali strumenti si compie una attivitàdi analisi sull’utente[2]volta a creare un profilo dello stesso per fini pubblicitari, commerciali o di marketing.

L’utilizzo di cookies di profilazione prevede i seguenti adempimenti:

  • notificazione del trattamento al Garante privacy secondo le indicazioni prescritte dall’art. 37 del d.lgs 196/03;

 

  • adozione di apposito “banner”[3]con informativa semplificata dotata dei seguenti contenuti: a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente; b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciòovviamente accada); c) il link all'informativa estesa, ove vengono fornite indicazioni sull'uso dei cookie tecnici e analytics, viene data la possibilitàdi scegliere quali specifici cookie autorizzare; d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa èpossibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie; e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie. Per la costruzione di tale “banner”potrebbe essere utile fare riferimento al modello predisposto dal Garante;

 

  • raccolta di un consenso (si vedano le modalitàindicate nella nota n. 3);
  • stesura di un’”informativa estesa”[4]dotata dei requisiti indicati dal Garante (si veda la nota in calce) tra cui:

 

  1. le finalitàe le modalitàdel trattamento effettuato mediante tali strumenti;
  2. i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali raccolti;
  3. la facoltativitàdel consenso;
  4. gli estremi identificativi del titolare o del responsabile di tali trattamenti;
  5. i diritti previsti art. 7 d.lgs 196/03 e le modalitàdel loro esercizio;
  6. l’eventuale indicazione dei link aggiornati alle informative per i cookie di terze parti;
  7. la possibilitàper l'utente di manifestare le proprie opzioni sui cookie anche attraverso le impostazioni del browser.

 

 

COOKIE DI TERZE PARTI

Il titolare del sito (in veste di “editore”) qualora ospiti cookies di terze parti ètenuto a specificare tale fattispecie nel contesto della propria informativa. In tale ambito dovrebbe includere il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti.

Qualora l’editore abbia rapporti indiretti con le terze parti dovràlinkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti.

 

Qualora il titolare non abbia contatti diretti con le terze parti o nel caso in cui fosse particolarmente difficile individuare tutte le terze parti si suggerisce di inserire il link al sito www.youronlinechoices.com



[1]I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.

[2]I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.

Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).

[3]… nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni  ossia di dimensioni tali da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando  contenente le seguenti indicazioni:

a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, ove vengono fornite indicazioni sull'uso dei cookie tecnici e analytics, viene data la possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.

 

Il suindicato banner, oltre a dover presentare dimensioni sufficienti a ospitare l'informativa, seppur breve, deve essere parte integrante dell'azione positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso dell'utente. In altre parole, esso deve determinare una discontinuità, seppur minima, dell'esperienza di navigazione: il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).

Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta per l'acquisizione del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Codice.

In conformità con i principi generali, è necessario in ogni caso che dell'avvenuta prestazione del consenso dell'utente sia tenuta traccia da parte dell'editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE).

La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di non riproporre l'informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

[4]L'informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.

 

All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

 

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

 

Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse. 

 

Recapiti
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